La strage di Bologna è fascista. Ma anche no
Peppe Carrese si è appassionato alla diatriba sull’intangibilità delle sentenze sulla strage di Bologna e rilancia il dibattito con qualche perla di tecnica giuridica. Nasce così una nuova rubrica “Misteri d’Italia”, a lui affidata
Precisazione metodologica: per esigenze di brevità, mi sono qui limitato alla sola critica dei capi di imputazione.
Le “sentenze vanno rispettate”? “No ai revisionismi”?? E rispettiamole. Avviso però che, alla fine di queste righe, avrete urgente bisogno di un calmante. Bello forte. Dunque: “la strage è fascista!!!”.
La strage semplice di Cavallini
Mica vero. Secondo la Corte Assise Bologna sent. 7 genn, 2021, infatti, il fascista Gilberto Cavallini andava condannato per “strage semplice”. Ossia 422 cp:
«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo».
Anzi, nelle motivazioni della sentenza (p. 2117) si afferma esplicitamente che la Corte aveva «riqualificato il delitto di cui all’art. 285 cp». Che suona così: «Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo». Sarebbe a dire: il PM aveva chiesto la condanna per strage “politica” (ex art. 285), la Corte ha invece ritenuto che Cavallini non volesse affatto “attentare alla sicurezza dello Stato”.
Traduzione in italiano corrente: Cavallini è un fascista e terrorista? Va bene. Ha partecipato alla strage di Bologna? Perfetto. Solo che l’ha fatto non «allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato», ma “solo” «al fine di uccidere» e «porre in pericolo la pubblica incolumità». Ossia: Cavallini, fascista e terrorista, ha fatto 86 morti mica per fare una strage “politica”; altrimenti l’ergastolo gli sarebbe stato dato ex art. 285 cp. Forse l’avrà fatta perché così gli diceva la testa ….
La strage doppia di Mambro e Fioravanti
Dunque, secondo questa sentenza, la strage di Bologna NON E’ FASCISTA? Sì. Ma anche no.
Perché Cavallini ha agito in concorso con Mambro e Fioravanti, i quali invece (sent. 11 luglio 1988) sono stati condannati per stage “politica”, ex art. 285. Prima indiscutibile “verità giudiziaria e storica su Bologna”: la strage è per 2/3 “eversiva” e per 1/3, diciamo così, “sadico-semplice”.
Altra verità intoccabile su Bologna: Mambro e Fioravanti sono colpevoli di aver eseguito una strage “politica e “non politica” al tempo stesso. Ossia, sono stati condannati ex art. 422 e 285 cp. (sent. ’11 luglio 1988, p. 9 e 1809). Peccato che la lettera dell’art. 422 sia chiarissima (sarà perché l’ha scritta quel grandissimo fascistone di Rocco): detto articolo si applica “fuori dei casi preveduti dall’articolo 285”. Ossia, detta corta: o si accusa/condanna ex 422 cp. , o ex 285 cp. Ma non tutti e
due insieme. Principio di tassatività della norma giuridica. In genere, lo si insegna nella prima settimana di corso del I anno di Giurisprudenza.
Ricapitolando: anche questo particolare conferma che le sentenze su Bologna dicono che la strage è “fascista ma anche no”; ha finalità “eversive ma anche no”. Logica ineccepibile vero?
La strage di Bellini è politica ma con Cavallini
Veniamo adesso all’ultima sentenza, quella correntemente denominata Bellini, le cui motivazioni sono state depositate il 5 aprile 2023.
a) Bellini è condannato ex art. 285 cp. (p. II della sentenza del 2023) ma in concorso con Cavallini condannato invece, come si è visto, ex art. 422 cp. Ritorna la domanda: ma insomma ‘sta strage è “politica” o no? Mettevi d’accordo. La cosa divertente (se non ci fossero 89 morti e 200 feriti di mezzo …) è che, però, il Codice prevede pure che si possa condannare, per lo stesso fatto, i concorrenti sulla base di differente rubricazione del reato: art. 116 cp., “reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti”. Peccato che sia i giudici di Cavallini sia quelli di Bellini si siano dimenticati dell’esistenza di tale articolo ….
b) Bellini è inoltre condannato avendo concorso con Gelli nella qualità, quest’ultimo, di “mandante” (p. II) con «finalità di eversione dell’ordinamento democratico (art. 1 l.15/80, addebitato a Bellini, p. III). Innanzi tutto, va osservato che Gelli, nella sentenza dell’11 luglio 1988, era stato ASSOLTO dall’accusa di cui al 270 bis c.p. , “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”.
Un golpe fai da te
Nella sentenza Bellini, l’accusa ricompare sotto forma di un “golpe fai da te”: ossia, né Gelli né Bellini si “associano”; ma, semplicemente, si accordano del tutto incidentalmente per farlo (la differenza che c’è normativamente tra “concorso” e ”associazione”).
In secondo luogo: non può non essere ricordato che Gelli, nello stracitato (al 99% dei casi a sproposito) “Piano di Rinascita democratica” dice (e si badi bene: all’inizio. E’ la prima frase) che «sono esclusi dal presente piano ogni movente od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema». Il termine “esclusi” è sottolineato nel testo originale.
Qualche domanda alla Corte
Ora, è troppo chiedere alla Corte:
a) vero che tutti possono cambiare idea. Ma cosa cavolo è successo di così pericoloso e drammatico tra la seconda metà degli anni ’70 (data di stesura del testo gelliano) e l’80 per fargli cambiare idea?
b) perché dopo il 2 agosto non è successo nulla, ma proprio nulla, ma assolutamente nulla di benchè minimamente considerabile “golpista” e/o “eversivo”?
Riassumendo: a sentire le sentenze sul 2 agosto, Mambro e Fioravanti si sono associati con Cavallini e Bellini per fare una strage “politica”; mentre Cavallini NON si è associato con Bellini Mambro e Fioravanti, per fare una strage che NON è “politica”, ma anche “politica”, finalizzata o ad “attentare alla sicurezza dello Stato”, o a compiere atti (quali? Boh) di “eversione dell’ordinamento democratico” agli ordini di Gelli, che invece ha dato una barca di soldi a Mambro, Fioravanti, Bellini, Cavallini, Ciavardini, e chi più ne ha più ne metta non “associandosi” a loro ma “solo” in concorso con loro.
Poi, forse, si sarà detto, come i bambini, “non mi va più di fare il golpe”. C’abbiamo pure il golpismo pediatrico.
L’ultima perla
E non si ignori quest’altra magnifica perla di “penalismo creativo”: Bellini (sent. 2023) avrebbe agito “in concorso” pure con il senatore e giornalista missino Mario Tedeschi (defunto) «nella gestione mediatica dell’evento strage preparatoria e successiva allo stesso». Testuale. Sic, strasic. Quale cavolo di reato configuri la condotta di “gestione mediatica dell’evento strage preparatoria e successiva allo stesso” lo sa solo la Corte bolognese.
Lascia un commento