Per i giudici torinesi insurrezionalisti = Isis. Terrorismo individuale
Il terrorismo di matrice anarchica è analogo a quello islamista. Il suo inquadramento, dal punto di vista del diritto, presenta sotto alcuni aspetti “enormi difficoltà”. E’ quanto si legge nella sentenza del maxi processo alle Fai-Fri, terminato a Torino il 24 aprile con 5 condanne e 18 assoluzioni.
La Corte osserva che si tratta di un “terrorismo individuale” che non è semplice ricondurre alle “categorie” concepite “per le storiche associazioni per delinquere”.
Cinque condanne, 18 assoluzioni
Nella ricostruzione della pubblica accusa, la Fai (Federazione anarchica informale) era un gruppo della cosiddetta frangia lottarmatista del movimento anarchico autore fra il 2005 e il 2016 di una lunga catena di azioni: dai pacchi bomba a Sergio Cofferati (sindaco di Bologna), Sergio Chiamparino (sindaco di Torino) e al questore di Lecce, Giorgio Manari, al triplice ordigno fatto esplodere in una piazza di Torino all’attentato alla caserma di Fossano dei carabinieri. Il 24 aprile la Corte d’assise di Torino ha inflitto cinque condanne a fronte delle 22 chieste dalla procura. Le pene più elevate sono per Alfredo Cospito (20 anni) e Anna Beniamino (17 anni).
I giudici, per illustrare il ragionamento con cui hanno dovuto assolvere numerosi imputati dal reato di associazione terroristica, hanno tracciato un parallelo con l’Isis, spiegando
che si tratta di “organizzazioni non tradizionali” che, come tali, sfuggono alle consuete categorie associative. I due sodalizi “hanno in comune un obiettivo di lotta talmente ampio da trarre giovamento pressoché da qualsiasi atto di violenza e terrorismo” e, quindi, “non hanno bisogno di selezionare e indirizzare con precisione coloro che intendano contribuire alla lotta con azioni individuali”.
Il ruolo dei lupi solitari
“Da qui – prosegue la Corte – discende la possibilità, inconcepibile per le mafie storiche, di ottenere un contributo persino da sconosciuti”, i cosiddetti ’cani sciolti’ o ’lupi solitari’ che si riconoscano nelle rispettive ideologie. In teoria è addirittura possibile che “la realizzazione di uno o più attentati rivendicati Fai non sia di per sé sufficiente a poter essere provata la partecipazione” al gruppo.
Il principio seguito dalla Corte è che il singolo imputato deve “conoscere l’associazione” ed esservi inserito “in maniera strutturale”; a sua volta, l’associazione deve “conoscere il
singolo” anche per il tramite di qualcuno dei suoi adepti. Infatti “l’adesione di carattere formale o ideale” non è sufficiente.
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